Corte di Cassazione (21422/2022) – La postergazione ex art. 2467 c.c. del credito per la restituzione del socio finanziatore perde la sua ragione, onde il credito torna esigibile, ove le difficoltà patrimoniali e finanziarie della società vengano meno.

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Data di riferimento: 
06/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 luglio 2022, n. 21422 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Loredana Nazzicone.

Società in difficoltà finanziaria o in situazione di squilibrio patrimoniale – Finanziamento da parte di un socio – Credito per la restituzione – Considerazione come postergato – Fuoriuscita del socio dalla società - Mancato esercizio del diritto di opzione o cessione della propria partecipazione – Permanere comunque di quel carattere del credito - Società – Superamento delle difficoltà – Esigibilità del credito da parte del socio in via ordinaria – Mancata soddisfazione degli altri crediti - Irrilevanza.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorchè egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28232.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: