Tribunale di Genova – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: considerazioni in tema di limiti alla possibilità di accesso a quella procedura da parte di soggetto che svolga o abbia in passato svolto attività d'impresa.

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Data di riferimento: 
16/11/2022

Tribunale di Genova, Sez. VII civ. Procedure Concorsuali, 16 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Roberto Braccialini.

Professionista/imprenditore – Ristrutturazione dei debiti – Art. 2, lettera e), CCII - Possibilità del ricorso alla procedura prevista per il consumatore – Ipotesi da considerarsi del tutto eccezionale – Presupposto necessario.

Soggetto che solamente in passato ha svolto attività d'impresa – Debiti accumulati in detta circostanza - Obbligazioni esclusive – Volontà di ristrutturazione - Ricorso alla procedura prevista per il consumatore – Inammissibilità – Presenza di debiti viceversa “ibridi” - Possibile ricorso alla procedura di liquidazione controllata – Fondamento.

La possibilità per un professionista/imprenditore di accedere alla ristrutturazione del debito secondo la normativa relativa al piano del consumatore va considerata ipotesi del tutto eccezionale, consentita ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII esclusivamente per le obbligazioni "civili” del professionista, completamente estranee all'ambito professionale o produttivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le obbligazioni derivanti “esclusivamente e completamente” da attività di impresa, gravanti su un soggetto che abbia in passato svolto quel tipo di attività [nello specifico la gestione di un minimarket, attività poi cessata previa cancellazione dal registro delle imprese al fine di non incrementare la situazione debitoria che si era venuta a creare] e che, da quel momento, non ne abbia intrapresa una nuova, non possono essere ristrutturate facendo ricorso alla procedura particolare prevista per il consumatore dall'art. 67 CCII; il sistema nato dalla riforma della legge fallimentare ha previsto infatti una particolare procedura di ristrutturazione del debito a cui il cessato imprenditore può ricorrere risolvendo la situazione di indebitamento che abbia, però, la sua genesi tanto in obbligazioni derivanti da attività professionali o d'impresa, quanto in rapporti di diversa natura (c.d. “debiti ibridi”): vale a dire la liquidazione controllata degli artt. 65, 268 CCI; ciò in ragione della capacità di quella procedura di gestire tutti i rapporti economici che fanno riferimento alla persona e alle attività economiche del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28281.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-16-novembre-2022-est-braccialini

[con riferimento alla nozione di consumatore nella vigenza della L. 3/2012, come facente più pregnante riferimento alla natura oggettiva del debito, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 01/02/2016, n. 1869  https://www.unijuris.it/node/3230].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza