Tribunale di Pesaro – In presenza di contestazioni, laddove il curatore nel corso della sua gestione risulti essere incorso nella violazione dell'art. 111 L.F., il rendiconto dallo stesso approntato non può essere approvato.

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Data di riferimento: 
17/06/2022

Tribunale di Pesaro, Sez. Fallimentare, 17 giugno 2022 – Pres. Davide Storti, Rel. Lorenzo Pini, Giud. Flavia Mazzini.

Fallimento – Rendiconto del curatore – Contestazione dei creditori – Violazione dell’art. 111 L. F. ad opera del curatore – Sussistenza – Udienza di convalida – Necessaria mancata approvazione.

Non si può procedere all'approvazione del rendiconto laddove, nel corso dell'udienza innanzi al collegio fissata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 116, ultimo comma, L.F. per non essersi, nel corso di quella svoltasi innanzi a sé, raggiunto un accordo in merito alle contestazioni mosse da alcuni creditori, risulti accertato che durante la sua gestione il curatore è effettivamente incorso nella violazione dell’art. 111 L.F., per non aver operato accantonamenti sufficienti ad eventualmente soddisfare in prededuzione, all'esito di un giudizio d'appello ancora pendente, quegli stessi creditori risultati vincitori in primo grado a seguito dell'esperimento da parte sua di un'azione di responsabilità nei loro confronti e per avere ciononostante in precedenza effettuato un riparto parziale in favore di creditori di rango privilegiato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-pesaro-17-giugno-2022-pres-storti-est-pini

[cfr. in questa rivista : Cassazione civile, Sez. I, 05 Marzo 2019, n. 6377https://www.unijuris.it/node/4625].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: