Tribunale di Milano – Liquidazione del patrimonio: non è proponibile la richiesta di revoca né del provvedimento di apertura non reclamato entro il termine previsto dall'art. 739 c.p.c., né del decreto pronunciato in sede di reclamo.

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Data di riferimento: 
14/11/2022

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 14 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Sergio Rossetti.

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Decreto di apertura – Mancata proposizione di reclamo entro il termine ex art. 739 c.p.c.- Non assoggettabilità a revoca – Stessa sorte dell'eventuale decreto pronunciato in sede di reclamo – Fondamento.

Il decreto pronunciato in sede di reclamo avverso il provvedimento di cui all’art. 14 quinquies L. 3/2012 col quale il giudice, verificato che la domanda soddisfa i presupposti di cui all'art. 14 ter e l'assenza di atti in frode, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione del patrimonio si deve ritenere che non possa essere assoggettato a revoca ai sensi dell'art. 742 c.p.c., ciò in quanto presenta entrambi i requisiti della decisorietà e definitività che consentirebbero l’impugnazione straordinaria davanti alla Suprema Corte del provvedimento di apertura laddove non reclamato entro i termini previsti dall'art.739, secondo comma, c.p.c. che incide con la stessa efficacia e stabilità dei decreti di omologazione degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore sui diritti soggettivi delle parti (tra cui l’interruzione delle procedure esecutive e cautelari), senza la previsione, peraltro comune alle altre due procedure (cfr. art. 12, co. 4 e 5, art. 14 bis L. 3/2012), di eventi estintivi, limitandosi la legge in quel caso a rendere instabile la sola pronuncia relativa all’esdebitazione, successiva alla liquidazione del patrimonio (art. 14 terdecies L. 3/2012). Secondo l’orientamento pacifico della Suprema Corte, sono infatti soggetti al potere di revoca solo quei provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività idonei ad incidere stabilmente, con efficacia di giudicato, su posizioni di diritto soggettivo, avverso i quali è dato il rimedio del ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-14-novembre-2022-est-rossetti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28318.pdf

[in tema di di ammissibilità del ricorso per Cassazione, ex art. 111, co. 7, Cost., contro i provvedimenti sui reclami proposti, ex art. 739 c.p.c., avverso i decreti relativi all’omologa del piano del consumatore in ragione della contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della "decisorietà" e della "definitività, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 settembre 2022, n. 28013 https://www.unijuris.it/node/6494 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2019., n. 10095 https://www.unijuris.it/node/4652].

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