Corte di Cassazione (35298/2022) – All'omologazione del concordato fallimentare non consegue sempre imprescindibilmente il trasferimento dei beni all'assuntore ma, per stabilire quando si verifica, occorre interpretarne il contenuto.

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Data di riferimento: 
30/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 novembre 2022, n. 35298 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Concordato fallimentare – Omologazione – Effetto - Trasferimento automatico sempre dei beni all’assuntore – Esclusione – Momento in cui interviene - Interpretazione della proposta e del provvedimento del tribunale che ne consegue – Necessità – Valutazione correttamente e adeguatamente motivata - Censurabilità in cassazione – Esclusione - Limiti della possibilità di proporre un tale reclamo.

In tema di concordato fallimentare, l'immediatezza dell'effetto traslativo in favore dell’assuntore in concomitanza con l’omologazione non rappresenta una caratteristica imprescindibile della fattispecie, sicché spetta al giudice del merito individuare il momento in cui è destinato a prodursi l'effetto in parola, interpretando la proposta di concordato e il provvedimento che vi abbia dato seguito, con valutazione incensurabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivata. (Massima Ufficiale) [nello specifico, la Corte ha ritenuto che doveva ritenersi valida, in virtù del principio di autonomia negoziale, la clausola contenuta nella proposta di concordato fallimentare che differiva il trasferimento dei beni all'assuntore, subordinandolo all'adempimento, da parte sua, degli obblighi cui in caso di omologazione sarebbe risultato assoggettato ed ha, pertanto, dichiarato inammissibile il ricorso avanti a sé proposto in quanto parte ricorrente non era stata in grado di indicare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte d'appello per giungere a una decisione in tal senso, dal che la stessa aveva giustamente concluso, in ragione dell'inadempimento verificatosi, per la spettanza dei beni al fallimento, con la conseguente legittimazione del curatore a proporre a sua volta istanza di fallimento nei confronti dell'assuntore in quanto debitore della società fallita in ragione del mancato pagamento di canoni alla stessa dovuti in virtù di un contratto di locazione con quella stipulato anteriormente al deposito della proposta di concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-30-novembre-2022-n-35298-pres-cristiano-est-mercolino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28395.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: