Corte di Cassazione (31560/2022) – Procedure concorsuali: l'ammissione al passivo di crediti tributari da parte dell'agente della riscossione richiede la produzione della cartella di pagamento, non essendo sufficiente quella dell'estratto di ruolo.

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Data di riferimento: 
25/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria Civile, 25 ottobre 2022, n. 31560 – Pres. Domenico Chindemi, Rel. Milena Balsamo.

Concordato preventivo – Notificazione della cartella esattoriale – Atto impositivo da considerarsi ammissibile – Fondamento - Possibilità dell'impugnazione da parte del fallito e del curatore - Art. 3 bis del D.L.146/2021 – Normativa sopravvenuta – Non impugnabilità del ruolo e dell'estratto di ruolo.

Fallimento - Crediti tributari – Agente della riscossione – Insinuazione al passivo mediante deposito dell'estratto di ruolo – Allegazione insufficiente – Imprescindibilità della produzione della cartella esattoriale.

In tema di concordato preventivo, esclusa l'incompatibilità di tale procedura con la notifica della cartella esattoriale, che in quanto assimilabile al precetto non ricade nel divieto di cui all'art. 168 l.fall, è ammissibile l'impugnazione della cartella notificata al curatore e al debitore quale primo atto impositivo, specie alla luce della non impugnabilità del ruolo e dell'estratto ruolo che menzioni tale atto, introdotta dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021. (Massima Ufficiale)

Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento dei crediti tributari azionati dall’agente della riscossione non è sufficiente depositare, in sede di verifica, il semplice estratto di ruolo, invero neppure impugnabile in ragione del sopravvenuto art. 3 bis D.L. 21 ottobre 2021, n. 146; è, per converso, condizione imprescindibile la produzione in giudizio della cartella di pagamento. (Massima Ufficiale)

 https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28373.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-25-ottobre-2022-n-31560-pres-chindemi-est-balsamo

[con riferimento alla seconda massima cfr. in questa rivista in senso contrario: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 10 novembre 2021, n. 34751 https://www.unijuris.it/node/5904; Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2017, n. 14693 https://www.unijuris.it/node/3542; Cassazione civile, sez. VI, 06 Novembre 2017, n. 26296 https://www.unijuris.it/node/4241; Cassazione civile, sez. VI, 30 Gennaio 2019, n. 2732 https://www.unijuris.it/node/4863 e Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2017, n. 31190 https://www.unijuris.it/node/4037, orientamenti che la Corte Suprema ha ora ribaltato; la nuova decisione trova in quella di cui alla prima massima il suo fondamento (le due decisioni sono infatti tra loro collegate da un filo logico) in quanto l'avere l'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, previsto, mediante aggiunta nel contesto dell'art. 12 del DPR 602/73 di un apposito comma, il 4 bis, la non impugnabilità dell'estratto ruolo ha fatto sì che la Corte ha ritenuto che non si potesse più considerare possibile, come in precedenza ritenuto, l'ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari, come da istanza dell'agente della riscossione, sulla base di un titolo non impugnabile, in quanto ciò avrebbe comportato che agli organi della procedura fallimentare sarebbe risultato preclusa ogni possibilità di contestazione della pretesa tributaria].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: