Tribunale di Modena – Composizione negoziata: la resipiscenza del debitore può costituire motivo perché non si proceda da parte del giudice alla revoca delle misure protettive o all'abbreviazione della loro durata.

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Data di riferimento: 
29/10/2022

Tribunale di Modena, Sez. III civ., 29 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Carlo Bianconi.

Composizione negoziata della crisi – Debitore - Violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza – Creditori - Istanza di revoca delle misure protettive – Resipiscenza effettiva del debitore e perdurante disponibilità dei creditori a trattare – Possibile rigetto di tale istanza.

Nonostante sia previsto dall'art. 19, comma sesto, CCII che le misure protettive di cui all'art. 18, comma 1, CCII (già, art 6, comma 1, D.L.118/2021), come riconosciute all'imprenditore in crisi in sede di composizione negoziata, volte a consentirgli di concludere trattative con i creditori finalizzate a consentire il risanamento della di lui impresa, possano, su istanza di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, essere dal giudice che ha emesso i provvedimenti di conferma o modifica delle stesse, revocate o ne possa essere abbreviata la disposta durata quando non risultino rispondere al loro scopo e appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori istanti, è pur sempre possibile, stante che il nuovo codice non prevede apertis verbis che in modo tassativo si addivenga a una pronuncia in tal senso, che lo stesso giudice, nonostante si assuma che il debitore abbia violato gli obblighi di correttezza, buona fede e trasparenza previsti dall’art. 16 CCII, dia ciò nonostante rilevanza ad un'attuale resipiscenza del debitore, idonea al mantenimento in essere delle trattative e con esse delle misure protettive, al ricorrere di un duplice ordine di condizioni: 1) la effettività della resipiscenza, corroborata da una discontinuità nella gestione delle trattative, volta alla prosecuzione di esse rigorosamente improntata ai canoni di lealtà e trasparenza e 2) la perdurante disponibilità dei creditori a trattare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-29-ottobre-2022-est-bianconi_1

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28448.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza