Corte di Cassazione (35960/2022) – Sospensione della prescrizione dei crediti anteriori in sede di concordato preventivo e mancato decorso della stessa ad omologazione avvenuta. Interruzione della prescrizione in ambito fallimentare.

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Data di riferimento: 
07/12/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2022, n. 35960 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.

Concordato preventivo – Omologazione definitiva – Crediti anteriori - Temporanea inesigibilità – Prescrizione degli stessi – Mancato decorso fino a completamento della fase esecutiva.

Concordato preventivo – Fase anteriore all'omologa – Crediti anteriori - Sospensione della prescrizione - Effetto limitato a favore di coloro che hanno già intrapreso azioni esecutive e cautelari – Fondamento.

Fallimento - Domanda di ammissione al passivo – Proposizione – Prodursi degli effetti della domanda giudiziale – Crediti anteriori – Sospensione della prescrizione ex art. 2945 c.c.

In tema di concordato preventivo, poiché secondo l'art. 184, comma 1, L. fall. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, in base all'originaria versione della norma, e a quelli anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso ex art. 161 L. fall., in base al testo della disposizione risultante dal D.L. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134/2012, deve ritenersi che, avendo riguardo alle due discipline applicabili ratione temporis, la prescrizione del credito che risulti essere anteriore al detto decreto e, rispettivamente, alla detta pubblicazione, non decorra fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno: il che accade, in caso di completamento della fase esecutiva del concordato, con la predisposizione, da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito. (Massima Ufficiale) [Ad avviso della Corte, tutti i creditori anteriori a seguito dell'omologa del concordato subiscono le modifiche, in senso remissorio e dilatorio, dei propri diritti di credito e sono tenuti ad accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano e si avvalgono però, indistintamente, del mancato decorso della prescrizione di cui all'art. 2935 c.c. in conseguenza di una condizione di temporanea inesigibilità del loro credito. Nella sua pur diversa modulazione la regola di cui all'art. 184, comma 1, L.F. è, infatti, all'evidenza preordinata ad assicurare la par condicio creditorum nella fase di esecuzione del concordato, successiva alla sua omologazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Per quanto concerne la prescrizione, nella fase anteriore all'omologa del concordato preventivo, dei crediti anteriori, l'art. 168 L.F., nel disporre la sospensione delle prescrizioni “dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese” (già, data “di presentazione del ricorso”), non prevede una sospensione generalizzata, riferita ai diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari, ma limita l'effetto sospensivo in favore di coloro che hanno già intrapreso azioni esecutive e cautelari, che dalla stessa data, non possono più essere proseguite; tale articolo infatti, per come formulato, si deve ritenere non consenta di affermare che in assenza di un'azione esecutiva o cautelare la prescrizione del diritto di credito anteriore risulti in ogni  caso, a prescindere dall'avvenuto esperimento di un'azione di quel tipo, comunque sospesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che l'art. 94 L.F. prevede che la domanda di ammissione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento, con la presentazione di detta istanza si determina, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito ad essa interessato con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, e ciò anche nei confronti dell'eventuale debitore solidale del fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-7-dicembre-2022-n-35960-pres-cristiano-est-falabella

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28438/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-la-Cassazione-si-pronuncia-sulla-sospensione-della-prescrizione

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista:Cassazione civile, Sez. I, 15 Novembre 2021, n. 34437 https://www.unijuris.it/node/6046; con riferimento alla terza: Cassazione civile, Sez. III, 19 Aprile 2018, n. 9638 https://www.unijuris.it/node/4399].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: