Corte di Cassazione (30435/2022) – Fallimento: criterio cui fare ricorso per riconoscere lo stato d'insolvenza di una società in liquidazione.

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Data di riferimento: 
17/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 ottobre 2022, n. 30435 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel Eduardo Campese.

Fallimento – Società in liquidazione – Stato d'insolvenza – Riconoscimento - Criterio cui fare riferimento.

Quando una società è in liquidazione la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della L. Fall., art. 5, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, in quanto non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di  provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%2030435.pdf

[cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 dicembre 2020, n. 28193 https://www.unijuris.it/node/5448; Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 novembre 2020, n. 24660 https://www.unijuris.it/node/5469; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 dicembre 2016 n. 25167 https://www.unijuris.it/node/3746; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 agosto 2017 n. 19414 https://www.unijuris.it/node/3574; Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087 https://www.unijuris.it/node/6178 e Cassazione civile, sez. I, 10 Luglio 2018, n. 18137https://www.unijuris.it/node/4313].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: