Corte di Cassazione (31353/2022) – Fallimento: possibile sanatoria della nullità conseguente al mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
24/10/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 ottobre 2022, n. 31353 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Luigi Abete.

Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Data di notifica del decreto di convocazione del debitore e  data dell'udienza - Termine di quindici giorni che deve intercorrere tra quelle – Mancato rispetto – Causa di nullità della chiamata in causa – Possibile sanatoria di tale vizio – Fondamento.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il mancato rispetto del termine di quindici giorni che deve intercorrere tra la data di notifica del decreto di convocazione del debitore e la data dell'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, comma 3, L. fall.) e la sua mancata abbreviazione nelle forme rituali del decreto motivato sottoscritto dal presidente del tribunale, previste dall'art. 15, comma 5, L. fall., costituiscono cause di nullità astrattamente integranti la violazione del diritto di difesa, ma non determinano - ai sensi dell'art. 156 c.p.c., per il generale principio di raggiungimento dello scopo dell'atto - la nullità del decreto di convocazione se, il debitore, pur eccependo la nullità della notifica, abbia attivamente partecipato all'udienza, rendendo dichiarazioni in merito alle istanze di fallimento, senza formulare, in tale sede, rilievi o riserve in ordine alla ristrettezza del termine concessogli, né fornendo specifiche indicazioni del pregiudizio eventualmente determinatosi, sul piano probatorio, in ragione del minor tempo disponibile. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-24-ottobre-2022-n-31353-pres-cristiano-est-abete

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28394/CrisiImpresa?Procedimento-per-la-dichiarazione-di-fallimento-e-mancato-rispetto-del-termine-per-la-convocazione-del-debitore

[con riferimento all'insegnamento secondo cui, ai fini del computo del limite minimo di fallibilità previsto dall'art. 15, u.c., I.fall., deve aversi riguardo al complesso dei debiti scaduti e non pagati accertati non già alla data della proposizione dell'istanza di fallimento, ma a quella in cui il tribunale decide sulla stessa, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 25 Giugno 2018, n. 16683 https://www.unijuris.it/node/4807; in tema di non necessità della notifica al soggetto fallendo degli ulteriori ricorsi: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 10 febbraio 2021, n. 3189 https://www.unijuris.it/node/6083 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 gennaio 2016 n.98 https://www.unijuris.it/node/2773; in tema di onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006: Cassazione civile, sez. I, 15 Gennaio 2016, n. 625 https://www.unijuris.it/node/3807 e https://www.unijuris.it/node/3807].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: