Corte di Cassazione (21009/2022) – Vendita fallimentare: proroga a posteriori del termine previsto nell'avviso di gara per il versamento del prezzo e impugnabilità in Cassazione del decreto del tribunale di rigetto del reclamo.

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Data di riferimento: 
01/07/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 luglio 2022, n. 21009 -  Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.

Liquidazione dell'attivo – Vendita di un immobile o di un complesso aziendale - Svolgimento di gara competitiva – Aggiudicazione – Trasferimento del bene - Decreto del giudice delegato - Proposizione di reclamo al tribunale – Contestazioni circa la regolarità della procedura - Rigetto – Ricorso straordinario in Cassazione – Ammissibilità – Fondamento.

Vendita fallimentare – Svolgimento di gara competitiva – Aggiudicazione – Mancato versamento del prezzo nel termine prestabilito - Giudice delegato e Tribunale – Riconoscimento a posteriori all'aggiudicatario di una proroga – Inammissibilità per violazione delle condizioni previste nell'atto di vendita – Necessità di un loro rigoroso rispetto - Sospensione della vendita e ripetizione della gara – Conseguenza ipotizzabile.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il provvedimento con il quale il tribunale rigetti il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato, che, a seguito dello svolgimento di una gara competitiva e alla conseguente aggiudicazione, abbia, pur in presenza di asserite contestazioni circa la regolarità della procedura, disposto il trasferimento all'aggiudicatario di un immobile o di un complesso aziendale, si deve ritenere possa essere impugnato con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che ha natura decisoria e definitiva, in quanto, comportando la reiezione delle doglianze sollevate in ordine alla legittimità del trasferimento, incide sul diritto di un soggetto interessato all'acquisizione del bene, e determina la preclusione di ulteriori rimedi, con conseguente consolidamento della posizione dell'aggiudicatario [nello specifico, oggetto del provvedimento impugnato dinanzi al Tribunale era infatti la stipulazione dell'atto di cessione del ramo d'azienda, della quale era stata chiesta la sospensione sulla base di contestazioni riguardanti la regolarità della procedura di vendita, e quindi la legittimità dell'atto conclusivo, non riconducibile alla mera gestione del patrimonio fallimentare, ma produttivo dell'effetto traslativo, destinato a divenire incontestabile in caso di mancata impugnazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

La discrezionalità riconosciuta al curatore nella scelta tra l'effettuazione della vendita mediante procedure competitive (art. 107, primo comma, della legge fall.) e l'utilizzazione delle forme previste dal codice di procedura civile per la vendita forzata in quanto compatibili (art. 107, secondo comma, della legge fall.), pur comportando, nel primo caso, la sottrazione di quella procedura alla rigorosa osservanza delle disposizioni dettate dal codice di rito, non lo dispensa dal rispetto di regole minime di correttezza e trasparenza comuni a tutte le procedure di gara e normalmente consacrate nell'avviso di vendita, aventi la finalità di garantire non solo la più ampia partecipazione possibile alla competizione in vista del raggiungimento del miglior risultato economico, ma anche la massima informazione degli interessati, attraverso un adeguato sistema di pubblicità, e la posizione di parità tra gli offerenti, nonché la tutela dell'affidamento da ciascuno di essi riposto in ordine al regolare svolgimento della gara, che esige innanzitutto l'immutabilità delle condizioni fissate nell'avviso di vendita che rappresenta la lex specialis della procedura di gara da stabilirsi pertanto anteriormente all'avvio della stessa [alla stregua di tale considerazione, ad avviso della Corte, non potevano condividersi le conclusioni cui, nello specifico, era pervenuto il decreto del Tribunale, oggetto di impugnazione, che senza neppure occuparsi di verificare cosa al riguardo fosse stato stabilito nell'avviso di vendita, era giunto alla conclusione che l'inosservanza del termine previsto per il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario non poteva incidere sulla legittimità della procedura competitiva non potendosi lo stesso considerare improrogabile, essendo ipotizzabile che considerazioni di natura opportunistica operassero a favore di una ammissibile proroga di detto termine, e dovendosi pertanto ritenere che l'autorizzazione alla stipula dell'atto di trasferimento, nonostante il ritardo nel pagamento del prezzo, non costituisse altro che una legittima

proroga a posteriori del termine già scaduto, disposta sulla base di una valutazione di opportunità individuabile essenzialmente nel raggiungimento del miglior risultato economico della vendita, in funzione della massima soddisfazione possibile dei crediti ammessi al passivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28376.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa  rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 12 ottobre 2020, n. 21963 https://www.unijuris.it/node/5375; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. I civile, 19 ottobre 2011, n. 21645 https://www.unijuris.it/node/1207; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22383 https://www.unijuris.it/node/5074].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: