Tribunale di Verona – Composizione negoziata avviata da un’impresa agricola minore: la corretta instaurazione della procedura costituisce presupposto necessario per ottenere l'attivazione delle misure protettive.
Tribunale di Verona, 25 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giud. Luigi Pagliuca.
Composizione negoziata – Procedura avviata da un'impresa agricola che si professi minore - – Nomina dell'esperto direttamente da parte del segretario della Camera di Commercio – Tribunale – Riscontrata mancanza dei requisiti richiesti per rivestire tale qualifica – Speciale disciplina prevista dall'art. 25 quater CCI – Inapplicabilità – Accesso non corretto a quella procedura - Necessità che l'esperto venisse nominato dall'esperto ex art 13, c.6, CCI - Conseguenza - Inefficacia delle misure protettive.
Composizione negoziata – Debitore – Istanza di attivazione delle misure protettive – Corretta instaurazione della procedura – Presupposto necessario – Assenza di detto presupposto – Tribunale – Dichiarazione di inefficacia delle misure protettive – Non necessità della previa fissazione di un'udienza – Finalità di tale conseguenza.
Un'impresa, agricola o commerciale, può essere considerata minore ai fini dell’applicabilità della speciale disciplina di cui all’art. 25 quater CCI solo nel caso in cui non risultino superate tutte le soglie di cui all’art. 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto allorché anche uno solo dei requisiti richiesti per essere riconosciuta come tale risulti mancante tale particolare disciplina non può trovare applicazione, onde l'avervi fatto ricorso determina l'inefficacia delle misure protettive richieste dalla società ricorrente nei confronti dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La corretta instaurazione del procedimento di composizione negoziata costituisce presupposto necessario al fine di potersi richiedere da parte del soggetto debitore l’attivazione delle misure di protezione e cautelari a tutela del patrimonio, sicché, in assenza di tale presupposto, la misura ciò nonostante richiesta (e divenuta efficace per effetto nella pubblicazione nel registro delle imprese) deve essere senz’altro dichiarata de plano inefficace, senza necessità della previa fissazione di un'udienza. Ciò non solo al fine di impedire che continuino a prodursi effetti pregiudizievoli per i creditori in pacifica assenza del presupposto consistente appunto nella corretta instaurazione di quella procedura (non suscettibile di essere integrato ex post), ma anche nell’interesse stesso della ricorrente, che per un verso eviterà in tal modo il rischio di soccombenza con pagamento delle spese a favore dei creditori che dovessero costituirsi nel procedimento e, per altro verso, potrà subito riattivare il procedimento di composizione negoziata in modo corretto con possibilità di richiedere nuovamente l’attivazione delle misure di protezione a suo favore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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