Tribunale di Bologna – Istanza di misure protettive e cautelari formulata nel corso delle trattative volte alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti: presupposti per pervenire al loro riconoscimento.

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Data di riferimento: 
05/10/2022

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 05 ottobre 2022 (data della pronuncia) – Giudice designato Antonella Rimondini.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Istanza di riconoscimento di misure protettive – Formulazione nel corso delle trattative – Ipotesi disciplinata dal Codice della crisi e dell'Insolvenza - Contraddittorio con i creditori – Instaurazione solo nei confronti di quelli indicati come interessati al riconoscimento di tali misure - Ammissibilità.

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Istanza di riconoscimento di misure protettive – Verifica da eseguirsi da parte del tribunale – Carattere necessario.

Con riferimento alla richiesta, avanzata da un imprenditore, ai sensi dell'art. 54, terzo comma,CCII, nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, di riconoscimento di misure protettive e cautelari, si deve, in considerazione del disposto dell'art 55 secondo comma CCII che richiede di sentire le parti, compiendo, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, le attività istruttorie  necessarie in considerazione delle misure richieste, ritenere che, a differenza di quanto previsto dall’art. 182 bis, settimo comma, L.F., che imponeva di integrare il contraddittorio con tutti i creditori, il contraddittorio possa essere ora limitato al ricorrente ed ai creditori nei confronti dei quali le misure sono richieste, interessati direttamente ad interloquire sulla domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante che nel vigore dell’analoga fattispecie regolata dalla legge fallimentare, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il provvedimento di adozione delle misure protettive “non consegue a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presuppone, da parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all'art. 182 bis, comma 1, l. fall., oltre che delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare”, si deve ritenere che anche nell'ipotesi regolamentata dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza il giudice sia tenuto compiere una verifica sostanziale riguardo alla idoneità delle trattative intraprese a pervenire ad un accordo che consenta la soluzione della crisi [nello specifico, il Tribunale ha valutato che le trattative intraprese dal debitore non risultavano suscettibili di consentire il raggiungimento degli accordi dallo stesso descritti e ne ha, pertanto, respinto la domanda di riconoscimento di misure protettive]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28452.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr, in particolare la seconda di: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2018 n. 16161 https://www.unijuris.it/node/4294].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: