Tribunale di Modena – Composizione negoziata della crisi: inaccoglibilità della richiesta, formulata in sede di ricorso, di riconoscimento della misura cautelare che obblighi alla prosecuzione di un rapporto contrattuale già cessato.

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Data di riferimento: 
26/12/2022

Tribunale di Modena, Sez. III civ.- Settore procedure concorsuali, 26 dicembre 2022 (data della pronuncia) - Giudice Camilla Ovi.

Composizione negoziata – Ricorso per la conferma delle misure protettive - Istanza di misure cautelari – Imposizione della prosecuzione di un contratto cessato – Inammissibilità – Fondamento.

L'art. 18, comma 5, CCII, laddove prevede che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive di cui, in sede di composizione negoziata, l'imprenditore abbia, ai sensi del comma 1, richiesto la conferma “non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno  dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori”, si deve ritenere non contempli la possibilità di imporre al soggetto già controparte del richiedente di proseguire un rapporto contrattuale ormai cessato per il decorso del suo naturale termine di durata, ciò in quanto tale norma si riferisce ai rapporti pendenti sino alla loro naturale scadenza ed in quanto se si ritenessero ammissibili misure cautelari che di fatto impongono ai creditori un facere integrante l’instaurazione di una relazione giuridica, la misura cautelare finirebbe coll'inamissibilmente consentire il conseguimento di  un risultato che non solo non sarebbe raggiungibile nemmeno in via contenziosa, ma che non rappresenterebbe nemmeno un’anticipazione dell’eventuale percorso di ristrutturazione, posto che, sulla base di un'interpretazione sistematica delle norme del diritto della crisi è possibile inferire che nell'ambito degli strumenti più propriamente negoziali (accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria) non si può comunque imporre ai creditori l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti (così l'art. 61, comma 4, e l'art. 62, comma 3, CCII). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-modena-26-dicembre-2022-est-ovi

[cfr. nello stesso senso in questa rivista: Tribunale di Catania,  25 luglio 2022 https://www.unijuris.it/node/6453].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza