T.A.R. della Campania: Il curatore in caso di fallimento del soggetto parte di un giudizio amministrativo, come interrotto a causa del verificarsi di tale evento, ha tempo novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza per riassumerlo.

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Data di riferimento: 
27/12/2022

T.A.R. Della Campania, Sez. II staccata di Salerno, 27 dicembre 2022 – Pres. Nicola Durante,  Referendario estensore Laura Zoppo, Referendario Gaetana Marena.

Soggetto ricorrente in un giudizio amministrativo – Fallimento dello stesso - Interruzione automatica del processo – Curatore – Termine di novanta giorni per la riassunzione – Dies a quo - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di fallimento.

Con riferimento ad un processo amministrativo da ritenersi automaticamente interrotto, al pari di  quelli civilistici, ai sensi dell'art. 43, comma 3, L.F. a seguito dell'apertura del fallimento di una delle parti, deve ritenersi che il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 3, del Codice del processo amministrativo (D. Lvo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni) per la riassunzione dello stesso decorra nel caso del curatore (quale soggetto chiaramente a conoscenza del verificarsi di tale evento) dal momento della pubblicazione della sentenza di fallimento, ciò in quanto il suddetto articolo prevede  che “il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione”, disposizione che si deve considerare nel caso di interruzione dovuta a fallimento,  riferita in particolare alle parti processuali non colpite dall'evento, diverse quindi dal curatore, che seppure non parte del processo interrotto, è comunque in tale veste  in grado di presentare da subito istanza di fissazione d'udienza [nello specifico, il Tribunale non avendo il curatore provveduto a notificare l’atto di riassunzione del processo, ovvero l’istanza di fissazione udienza di cui all’art. 80 comma 2 c.p.a., nel termine di cui all’art. 80 comma 3, si è pronunciato nel senso dell'intervenuta estinzione del giudizio]. (Pierlugi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28575.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154 https://www.unijuris.it/node/5639].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: