Tribunale di Catania – Liquidazione giudiziale: modalità di accertamento del possesso in capo al debitore dei requisiti dimensionali richiesti per addivenire all'apertura della procedura.

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Data di riferimento: 
12/01/2023

Tribunale di Catania, Sez. Fallimentare, 12 gennaio 2023 – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Fabio Letterio Ciraolo, Giud. Alessandro Laurino.

Liquidazione giudiziale – Requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, CCII – Accertamento necessario – Verifica volta ad escluderne il possesso congiunto in capo all'imprenditore - Attività probatoria del debitore – Acquisizione officiosa di informazioni presso le banche dati pubbliche – Modalità sovrapposte previste dal CCII.

In tema di apertura della liquidazione giudiziale, i poteri officiosi di acquisizione, ex art 42, commi 1 e 2, CCII, di informazioni presso le banche dati pubbliche si sovrappongono all’attività probatoria cui il debitore, nel costituirsi in giudizio, é, ai sensi dell'art. 41,comma 4, CCII, tenuto, andando ben oltre i confini di quest’ultima, in quanto attingono, tra l’altro, l’accertamento dei requisiti dimensionali dell’impresa nei cui confronti venga chiesta l’apertura di quella procedura. Di conseguenza l’art. 121 CCII, lungi dal porre a carico del debitore un onere probatorio pieno e gravoso equiparabile a quello prescritto dall’art. 1, comma 2, L. F., si deve considerare volto solo a a delimitare l’ambito di applicazione della liquidazione giudiziale, vale a dire ad escludere che si proceda all'apertura di quella procedura nei confronti di imprenditori, pur in stato di insolvenza, rispetto ai quali, all'esito dell'eventuale attività probatoria svolta dal debitore, nonché degli accertamenti officiosi che concernono direttamente anche tale profilo, emerga il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”, CCII.

La rimodulazione delle modalità accertamento dei requisiti dimensionali nel senso sopra delineato appare conforme alla ratio complessiva del codice della crisi e, in coerenza a ciò, all’introduzione e valorizzazione, anche attraverso il procedimento unitario, di una pluralità di istituti destinati a regolare l’insolvenza nel caso concreto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-12-gennaio-2023-pres-sciacca-est-ciraolo

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28707.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: