Tribunale di Parma – Anche il soggetto persona fisica che risulti titolare di redditi IRPEF e INPS connessi alla qualità di socio di una società di persone può accedere allo strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

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Data di riferimento: 
23/12/2022

Tribunale Ordinario di Parma , Sottosez.  proc. concorsuali e esec. forzate, 23 dicembre 2022 – Giudice unico Irene Colladet.

Persona fisica sovraindebitata – Qualità di socia di società di persone – Debiti IRPEF e INPS connessi a tale posizione - Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Accesso a quella procedura – Ammissibilità – Fondamento.

Alla luce del disposto dell'art. 22, comma 1, lett. e), CCII, che espressamente prevede che possa considerarsi “consumatore”  anche la persona fisica socia di una società di persone che agisca per scopi estranei a quelli sociali, si deve ritenere ammissibile che anche un soggetto che risulti tale possa accedere allo strumento di risanamento della ristrutturazione dei debiti prevista dall'art. 67 CCII, anche per redditi IRPEF e INPS conseguenti alla fruizione di un reddito da partecipazione agli utili societari, ciò in quanto,in ragione del principio di trasparenza fiscale, tale reddito costituisce, ai fini IRPEF, reddito proprio del contribuente e non della società. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28618.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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