Tribunale di Pistoia – Nuovo codice della crisi: procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento e modalità di rilascio preventivo all'OCC dell'autorizzazione all'accesso alle banche dati.

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Data di riferimento: 
10/02/2023

Tribunale di Pistoia, 10 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Presidente del Tribunale Maurizio Barbarisi. 

Procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento - Deposito di una domanda da parte del debitore - Entrata in vigore del CCII - Accesso alle banche dati – Autorizzazione all'OCC – Riconoscimento preventivo da parte del giudice delegato – Applicabilità della disciplina ex L.3/2012 – Fondamento.

Nel rispetto dei principi di economia processuale e di maggiore efficienza delle procedure di soluzione delle crisi da sovra indebitamento, si deve ritenere che, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza, possa essere, sin dal momento del deposito da parte del debitore di una domanda di soluzione della crisi, rilasciata dal giudice delegato, in via generale e preventiva, agli OCC costituti nel circondario del Tribunale e ai loro referenti l'autorizzazione ad accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi d'informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nella altre banche dati pubbliche; ciò in quanto deve ritenersi che l'art. 15, comma 10, della L. n. 3/2012 sia tuttora vigente in quanto il CCII, pur contenendo una disciplina organica delle procedure concorsuali, incluse le procedure di sovra indebitamento, con conseguente abrogazione tacita della maggior parte delle disposizioni in detta legge contenute (ex art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale), non è intervenuto a normare i profili della costituzione e del funzionamento degli OCC, piuttosto presupponendoli, ed in quanto  l'art. 2, comma 1, lett. t) del CCII definisce gli OCC come gli "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministero della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni", facendo pertanto espresso richiamo alla disciplina previgente. [nello specifico, l'assenza di un fascicolo prima della predisposizione e del deposito di una proposta di soluzione della crisi da sovraindebitamento aveva impedito di ritenere applicabile il disposto dell'art. 155 disp. att. cod. proc. civ., onde mancando il giudice assegnatario della procedura (id est delegato) deputato al rilascio di tale autorizzazione vi ha provveduto direttamente in persona il Presidente del Tribunale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28739.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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