Tribunale di Avellino – Piano del consumatore: la proposta può prevedere il pagamento anche ultrannuale dei creditori prelatizi purché risulti più favorevole dell'alternativa liquidatoria come prevista dagli artt. 14 ter e ss. della L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
25/01/2023

Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. I civ.- Ufficio procedure concorsuali, 25 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Pasquale Russolillo.   

Piano del consumatore – Moratoria ultrannuale dei creditori prelatizi – Previsione – Convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione dei beni ex artt. 14 ter e ss. L. 3/2012 - Presupposto di ammissibilità – Cram down.

Con riferimento ad un piano del consumatore deve, secondo Cassazione, ritenersi che il disposto dell'art. 8, comma 4, della L. 3/2012, laddove consente che la proposta possa prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori prelatizi salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, non escluda che il debitore possa prevedere, anche al di là della fattispecie di continuità aziendale e anche in relazione alla parte capiente del credito prelatizio, un piano di rimborso pluriennale purché sia data ai creditori la possibilità di “esprimersi in merito” alla proposta, con la conseguenza che la non adesione del creditore prelatizio al piano di rimborso pluriennale del credito non determina per ciò stesso l’inammissibilità della proposta per violazione di legge, ovvero  non ne fa venir meno la fattibilità giuridica, in quanto quell'espressione richiama profili afferenti alla convenienza del piano e non alla legittimità dello stesso. Ne deriva che l’eventuale opposizione di un creditore prelatizio va esaminata secondo i criteri di valutazione del cram down, che consentono di vincolare il creditore dissenziente alla proposta quando il giudice, secondo il suo prudente apprezzamento, ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione del piano in misura non inferiore all’alternativa rappresentata dall’apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio, con la precisazione che tale comparazione deve essere compiuta considerando il trattamento del singolo creditore opponente e non già, in termini più generali, quello dell’intera massa dei creditori, ed inoltre che va presa in esame in esame esclusivamente l’alternativa procedura regolata dagli artt. 14 ter e ss. L. 3/2012, nella quale l’intero patrimonio del debitore è soggetto a liquidazione, mentre la componente reddituale, al netto delle somme destinate al sostentamento personale e familiare, è attratta alla massa nei limiti del quadriennio secondo la previsione dell’art. 14 undecies di detta legge. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-avellino-25-gennaio-2023-est-russolillohttps://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28777.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 ; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544  https://www.unijuris.it/node/4910 e Corte di Cassazione, Sez. VI, 20 agosto 2020, n. 17391 https://www.unijuris.it/node/5299].

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: