Tribunale di Torino – Concordato fallimentare: può costituire inadempimento grave, tale da comportarne la risoluzione, l'avvenuta modifica unilaterale della condizione cui era subordinata la validità della proposta.

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Data di riferimento: 
12/04/2022

Tribunale di Torino, 12 aprile 2022 (data della pronuncia) – Pres. Vittoria Nosego, Rel. Antonia Mussa.

Concordato fallimentare – Proposta condizionata alla sua omologa definitiva – Proroga unilaterale di detto termine – Possibilità che costituisca grave inadempimento – Effetto -  Conseguente risoluzione.

Costituisce inadempimento di non scarsa importanza e può dar luogo alla risoluzione del concordato fallimentare la proroga del termine di avveramento della condizione sospensiva, rappresentata dall'omologa definitiva della proposta, cui era subordinata la validità della stessa, in caso contrario da considerarsi rinunciata, laddove, come nel caso specifico, il protrarsi  dei tempi per considerarla avverata, comporti un aumento dei costi prededucibili con conseguente riduzione di quanto originariamente destinato ai creditori, anche se chirografari, ed il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti; e ciò a prescindere dal motivo che ha comportato la necessità per il proponente di differire il termine di validità della sua offerta (nello specifico l'avere un creditore presentato reclamo ai sensi dell'art. 131 L.F. avverso  l'omologa del concordato e, successivamente, ricorso in Cassazione nei confronti della decisione della Corte distrettuale reiettiva di tale reclamo); ciò in quanto risultano di fatto mutate le condizioni oggetto di valutazione di convenienza da parte dei creditori in sede di votazione del concordato. Tale interpretazione risulta in linea, anche, con l’orientamento del legislatore del CCI che, in tema di concordato preventivo, ha voluto porre un rimedio con la riformulazione dell’art. 186 L.F. (art. 119 CCI) ai c.d. concordati dormienti, o meglio ineseguiti per anni successivamente all’omologa, situazione che può verificarsi anche in tema di concordato fallimentare.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28748.pdf

[in tema di risoluzione del concordato preventivo omologato in caso  di inadempimento e di irrilevanza del motivo che l'ha determinato, con conseguente valorizzazione solo del venir meno in sé e per sé della funzione dell'accordo concordatario di miglior soddisfazione di creditori, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 18 maggio 2021, n. 13468 https://www.unijuris.it/node/6136].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: