Corte d'Appello di Roma - Natura privatistica degli accordi di ristrutturazione e limiti del controllo del tribunale.

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Data di riferimento: 
01/06/2010

Corte d'Appello di Roma, 1 giugno 2010 - Pres. Pandolci - Rel. Mariella Roberti. Segnalazione del Dott. Emanuele Mattei - Mattei & Bonanni e Associati

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Controllo del tribunale - Oggetto - Natura privatistica dell'istituto - Rilevanza della valutazione della relazione del professionista - Omessa indicazione di determinati elementi - Irrilevanza.

L'accertamento che il tribunale, in considerazione della natura privatistica dell'istituto, deve effettuare in sede di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti è un controllo di legittimità teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologazione, ovverosia il coinvolgimento di creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti nonché, per il tramite della relazione del professionista, l'attuabilità dell'accordo al fine di assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito. (Nel caso di specie, la Corte ha riformato la decisione del Tribunale che non aveva omologato l'accordo a causa della mancata conoscenza dei dettagli delle condizioni di un finanziamento previsto dal piano). (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: