Corte di Cassazione (2162/2023) - Produzione di energie mediante l'utilizzo di biomasse è fallibilità dell’impresa agricola.
Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2023, n. 2162. Pres. Cristiano. Est. Zuliani.
Società avente ad oggetto attività agricola - Attività di produzione di energie da biomasse - Inclusione tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005 - Condizioni - Fondamento
Ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 c.c., rilevante ai fini dell'esenzione dalla dichiarazione di fallimento, l'attività di produzione di energia mediante l'utilizzo di biomasse può essere inclusa tra le attività connesse ad attività agricola prevalente ex art 1, comma 423, della l. n. 266 del 2005, ove siano rispettati i limiti quantitativi dell'energia prodotta stabiliti dalla legge, dovendo comunque procedersi all'indagine sull'origine delle biomasse e sul rapporto tra produzione agricola e produzione di energia, dovendosi così interpretare il chiaro dato letterale dell'art. 14, comma 13 quater, del d. lgs. n. 99 del 2004, che espressamente si riferisce solo alla produzione delle biomasse e non alla produzione di energia mediante biomasse. (massima ufficiale)