Tribunale di Lucca – Concordato preventivo in continuità: criteri di determinazione del valore di liquidazione, per accertare che il grado di soddisfazione dei creditori non risulti inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
20/01/2023

Tribunale Civile di Lucca, Sez. Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, 20 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi, Giud. Giacomo Lucente.

Concordato preventivo in  continuità aziendale – Livello di soddisfazione dei creditori -  Necessità che risulti almeno pari a quello conseguibile nell'alternativa liquidatoria - Determinazione del valore di liquidazione - Criteri fissati nell'ambito della liquidazione giudiziale – Applicazione analogica - Vendita dell’azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco – Modalità alternativa - Vendita atomistica dei beni – Necessaria giustificazione di tale scelta.

Dal momento che con riferimento ad una procedura di concordato preventivo in continuità il CCII pur prevedendo all'art. 84, primo comma, C.C.I. che il piano, come predisposto secondo i criteri previsti dall'art. 87 C.C.I., deve realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale ma non definisce il valore di liquidazione del patrimonio né individua i criteri di determinazione dello stesso e stante che, tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale, un criterio è fissato dall’art.214 CCII, il quale stabilisce che la vendita atomistica dei beni in tanto è possibile in quanto la vendita dell’azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco, non sia possibile o non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori, deve ritenersi che, recuperando tale criterio, nella diversa sede del concordato preventivo proposto in continuità aziendale (e quindi sull’assunto che la continuità sia possibile e utile per i creditori), il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell’azienda o di singoli rami, o in alternativa vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell’impossibilità di cedere l’azienda nel suo complesso o per singoli rami. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-20-gennaio-2023-pres-giuntoli-est-capozzi_1

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28889/CrisiImpresa?Determinazione-del-valore-di-liquidazione-nel-concordato-preventivo

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza