Tribunale di Lecco – Criterio cui fare ricorso per stabilire, a fini eventualmente sospensivi, quale sia il prezzo di vendita che in sede di esecuzione individuale o concorsuale può essere considerato “giusto” rispetto a quello di aggiudicazione.

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Data di riferimento: 
01/02/2023

Tribunale di Lecco, Sez. I, 01 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giudice unico Edmondo Tota.

Espropriazione immobiliare – Vendita senza incanto – Svolgimento - Aggiudicazione – Trasferimento del bene - Possibile sospensione ex art. 586 c.p.c. - Prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto – Presupposto necessario – Criterio cui fare riferimento – Ricorso al principio posto alla base della sospensione ex art. 108 L.F. - Sproporzione rispetto al prezzo corrente di mercato – Interpretazione tradizionale da adottarsi.

Alla luce della tradizionale interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 108 L.F., norma che consente al giudice di sospendere, anche ad aggiudicazione avvenuta, le operazioni di vendita poste in essere in esecuzione ex art. 107 L.F. del programma di liquidazione predisposto dal curatore, si deve ritenere che l'individuazione del "giusto prezzo" del compendio posto in vendita, al fine di verificare se sussista una notevole sproporzione rispetto al prezzo di aggiudicazione, non possa avvenire facendo riferimento al solo fatto che il prezzo ottenuto sia il risultato della procedura competitiva, sia essa avvenuta attraverso uno, alcuni o numerosi tentativi, perché una simile interpretazione della norma finirebbe per abrogarne la portata (con la conseguenza che il giudice non potrebbe mai impedire la vendita), giacché il prezzo di aggiudicazione costituisce sempre l'esito finale, a seguito delle offerte al rialzo presentate, della competizione. Deve invece ritenersi che la norma chiami il giudice non a constatare come si sia arrivati al risultato della vendita competitiva, ma a verificare se tale esito sia notevolmente non in linea con i valori del mercato esterno, quali risultanti al momento dell’aggiudicazione, e quindi se effettivamente esista una “notevole” sproporzione tra prezzo offerto e prezzo “giusto”, vale a dire. in linea di principio, se il prezzo offerto dall’aggiudicatario sia inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo corrente di mercato. L'accertamento da parte del giudice del come si sia arrivati al prezzo di aggiudicazione, se a seguito dello svolgimento in modo legale o meno della procedura di vendita, non può, infatti, servire per tale valutazione, ma può costituire solo un presupposto perché si possa verificare la ricorrenza dei “gravi e giustificati motivi”, diversi dall’ingiustizia del prezzo, che parimenti può,. alla luce del disposto dell'art. 108. L.F., consentire, essa pure, di sospendere le operazioni  di vendita come fino a quel momento effettuate [nello specifico, il Tribunale ha richiamato l'art. 108 L.F. non con riferimento ad una vendita effettuata in ambito concorsuale, ma per decidere dell'ammissibilità della sospensione, da parte del giudice dell'esecuzione, ex art. 586 c.p.c., di cui l'art.108 costituisce l'antecedente storico, di una vendita senza incanto, svoltasi nel corso di una procedura esecutiva individuale e conclusasi con l'aggiudicazione di  un immobile a un prezzo che si doveva stabilire se risultasse, o meno, notevolmente inferiore a quello giusto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-1-febbraio-2023-est-tota

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28845.pdf

[al riguardo, il Tribunale ha sottolineato che quel risultato ermeneutico, che fa riferimento, come termine di paragone da prendere in considerazione per stabilire se il prezzo di aggiudicazione risulti “giusto” alla regola accolta dall'art. 108 L.F., risulta coerente sia col nuovo disposto dell'art. 217 C.C.I. che prevede che, in sede di liquidazione giudiziale, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita “quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo” con l’aggiunta che se “il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell’ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito” e con quello dell'art. 275 C.C.I. che richiama quello stesso articolo con riferimento alla procedura di liquidazione controllata, e risulta altresì coerente con la nozione di “valore di mercato”, introdotta dalle scienze economiche che la identificano nell’importo stimato al quale un bene può più probabilmente essere scambiato “tra un venditore e un compratore indipendenti dopo un'adeguata promozione commerciale, quali parti che agiscono con cognizione di causa, con prudenza e senza essere soggette a costrizioni”].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: