Tribunale di Milano – Concordato fallimentare: controllo da eseguirsi da parte del G.D. prima che i creditori vengano chiamati ad esprimere il voto sulla proposta e regolamentazione del voto da parte di intermediari finanziari cessionari di crediti.

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Data di riferimento: 
05/08/2022

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. Fallimentare, 05 agosto 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato  Guendalina Alessandra Virginia Pascale.

Proposta di concordato fallimentare – Creditori aventi diritto di voto – Controllo da eseguirsi da parte del giudice delegato – Possibile esclusione dal voto dei cessionari di crediti, se non già insinuati al passivo.

Stante che l'art. 124, primo comma L.F. prevede che la proposta di concordato fallimentare possa essere presentata in particolare  anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e che in tal caso il curatore deve predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato, si deve ritenere  che il G.D. sia sempre chiamato a espletare, anche ai fini della verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi, un controllo sui crediti ammessi al voto sulla proposta, o attraverso, come detto, l’approvazione dell’elenco provvisorio dei creditori, oppure attraverso la declaratoria di esecutività dello stato passivo, nel caso la la proposta di concordato venga presentata in un momento successivo.Tale incombente verrebbe frustrato e aggirato ove si ammettessero al voto anche i cessionari di credito che abbiano perfezionato tali cessioni successivamente al suddetto controllo del G.D., ragion  per cui deve essere valorizzato l’indirizzo interpretativo che ritiene possibile l’espressione di voto da parte cessionari di crediti solo se già insinuati al passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28851.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: