Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche con riferimento alla liquidazione controllata.

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Data di riferimento: 
24/01/2023

Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023, Est. Lo Presti

Liquidazione controllata -  Azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari – Esercitabilità o proseguibilità – Ammissibilità.

Allo stato deve continuare a trovare applicazione il privilegio processuale previsto dall’art. 41, comma 2, t.u.b., a mente del quale «L’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore», ciò in virtù della clausola di riserva contemplata dall’art. 150 c.c.i.i., norma che trova pedissequa applicazione anche nelle procedure di liquidazione controllata dei patrimoni, in virtù del rinvio operato dall’art. 270, comma 5, c.c.i.i

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-barcellona-pozzo-di-gotto-24-gennaio-2023-est-lo-presti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29042.pdf

[In questa rivista in senso difforme: Tribunale Treviso, 19 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6681 e Tribunale di Modena, Sez. III civ., 03 febbraio 2022 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6120 ]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza