Tribunale di Gela - Esdebitazione del debitore incapiente: presupposto oggettivo per il riconoscimento del beneficio con particolare riferimento al reddito annuo ed al fabbisogno del nucleo familiare.

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Data di riferimento: 
13/12/2022

Trib. Gela, 13 dicembre 2022, Est. Sgroi

Esdebitazione del debitore incapiente – Presupposti richiesti per il riconoscimento – Reddito annuo inferiore al fabbisogno del suo nucleo familiare.

Sulla base della documentazione ex art. 283, comma 3, CCI, e della relazione dell’O.C.C. ex art. 283, commi 4 e 5, CCI, allegati alla domanda ex art. 283 CCI, può considerarsi incapiente l’istante persona fisica che, allo stato, non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, tenuto conto che, come accertato dall’O.C.C., l’istante non è titolare né di beni immobili, né di beni mobili registrati, e non ha un reddito disponibile da destinare al soddisfacimento dei creditori, dato che il reddito annuo netto dell’istante, quale unico percettore di reddito del suo nucleo familiare composto altresì dalla moglie e da tre figli, è pari a euro 23.542,00 nel 2019, a euro 23.060,00 nel 2020 e a euro 23.297,00 da ultimo nel 2021 e, come tale, è inferiore al fabbisogno annuo del suo nucleo familiare calcolato dall’O.C.C. nella somma di euro 23.612,36 in base ai parametri previsti dall’art. 283, comma 2, CCI, ai fini del calcolo dell’eventuale eccedenza destinabile ai creditori.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-gela-13-dicembre-2022-est-sgroi

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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