Tribunale di Milano – Domanda di concordato preventivo con riserva e presupposti per il rilascio da parte del tribunale dell'autorizzazione al pagamento ai lavoratori della mensilità in corso al momento della presentazione del ricorso.

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Data di riferimento: 
09/03/2023

Tribunale Ordinario di Milano, Sez. II civ., 09 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Luisa Vasile, Rel. Rosa Grippo, Giud. Vincenza Agnese.

Concordato preventivo con riserva della presentazione della proposta e del piano – Domanda di accesso proposta dal debitore –  Lavoratori ancora in servizio – Mensilità in corso al momento della presentazione del ricorso - Istanza di autorizzazione al pagamento – Contestuale presentazione – Presupposti di accoglibilità – Fondamento.

Ai sensi del primo comma dell'art. 100, CCII, può trovare accoglimento la richiesta del debitore, che abbia presentato domanda di concordato preventivo ex art. 44 CCII con riserva di presentazione della proposta e del piano, di autorizzazione da parte del tribunale (assunte sommarie informazione e se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, quando è prevista appunto la continuazione di detta attività) al pagamento ai lavoratori in forza alla di lui impresa della “mensilità in corso” al momento della presentazione del ricorso per l'accesso alla procedura, viepiù in quanto la terza parte di detto prima comma prevede che il tribunale possa autorizzare, alle medesime condizioni, anche il pagamento delle retribuzioni dovute “per le mensilità” antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. Merita al riguardo di essere segnalato che l'art. 100, diversamente dall'art. 46, comma 2, CCII, in tema di autorizzazione al compimento di atti  di straordinaria amministrazione per il periodo anteriore all'apertura di una procedura di quel tipo non esige che la domanda di autorizzazione contenga anche idonee informazioni sul contenuto del piano, laddove sia stata presentata una semplice domanda di concessione del termine. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28917.pdf

[nello specifico, a sostegno della possibilità che il Tribunale autorizzi detto pagamento soccorre, ad avviso di detto organo, il fatto che non costituirebbe comunque potenzialmente atto lesivo della par condicio creditorum in quanto tale credito. risultando comunque assistito dal privilegio di maggior grado di cui all'art. 2751 bis, primo comma, c.c., verrebbe, anche in caso di liquidazione giudiziale, comunque soddisfatto stante il valore del patrimonio (immobilizzazione e marchi) della società debitrice].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza