Tribunale di Modena - Liquidazione controllata ed ammissibilità dell’intervento del liquidatore nella procedura esecutiva singolare pendente.
Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.
Liquidazione Controllata – Esecuzione pendente – Intervento del liquidatore – Ammissibilità
Nonostante nel CCII non figuri più la previsione di cui all’art. 14-novies, c. 2, ultimo inciso, L. 3/2012 secondo cui “se alla data di apertura della procedura di liquidazione [del patrimonio] sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi” (Tale norma riproduceva parzialmente - con riferimento alla possibilità di subentro nella esecuzione - per il sovraindebitato, il disposto di cui all’art. 107, comma 6, l.f., oggi trasferito – nella sua integralità – nell’art. 216, comma 10, CCII, articolo che non è richiamato dalle norme sulla liquidazione controllata), Vi sono però plurime ragioni per ritenere fondata e attuale la possibilità di intervento del liquidatore e ciò al fine di salvaguardare il concorso tra i creditori, che costituisce un non secondario obiettivo della liquidazione controllata. Il Liquidatore, pertanto, può subentrare nella esecuzione pendente, può possa proseguire la stessa seguendo le norme processuali di diritto comune, ovvero ottenerne la improcedibilità, ove ritenuto proficuo per la massa; il tutto, come avviene nella liquidazione giudiziale.