Corte di Cassazione (33744/2022) – Opposizione allo stato passivo: possibilità per il deducente di richiedere l'acquisizione dei documenti già depositati davanti al giudice delegato. Eccezioni e contestazioni proponibili dal curatore.

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Data di riferimento: 
16/11/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 novembre 2022, n. 33744 – Pres. Carlo De Chiara, Rel. Marco Vannucci.

Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Fondatezza della pretesa - Documenti già depositati davanti al giudice delegato tramite PEC -  Possibile efficacia probatoria - Attore opponente – Richiesta di acquisizione dal fascicolo d'ufficio informatico- Dovere del tribunale di attivarsi in tal senso.

Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Curatore - Proponibilità di eccezioni nuove o anche riconvenzionali – Fondamento – Inapplicabilità del divieto ex art. 345 c.p.c.

Fallimento – Stato passivo – Giudizio di opposizione – Curatore – Mancanza di prova di fatti rilevanti - Attività meramente assertiva consentita illimitatamente - Omessa precedente contestazione nel corso del procedimento di verifica – Irrilevanza – Ragione sottostante - Riconoscimento all'opponente di un termine a difesa – Possibilità di fornire la prova del fatto contestato.

Quando l'opponente ha indicato nel ricorso introduttivo del procedimento di cui agli artt. 98 e 99 L.F. i documenti di cui intende avvalersi (in funzione della dimostrazione della fondatezza della propria pretesa) facendo riferimento per relationem a quelli da lui già depositati davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione (richiesta da  potersi interpretare come autorizzazione al ritiro della documentazione, ex art. 90 L.F.), il tribunale deve disporre l'acquisizione di tali documenti, trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato che, dunque, entrano a fare parte del fascicolo d'ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1 [nello specifico la Corte ha rilevato che in mancanza di una tale sollecitazione da parte dell'opponente nessun obbligo aveva il Tribunale di disporre l'acquisizione agli atti del procedimento di opposizione al passivo dei documenti dal ricorrente depositati nel procedimento di accertamento dei crediti]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il contenuto precettivo della L. Fall., art. 99, comma 7, è interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non sottoposte all'esame del giudice delegato, dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa appunto la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d'appello nel corso del quale non possono proporsi eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Se la disposizione di legge processuale speciale contenuta nell'art. 99 L.F. non preclude al curatore la proposizione di eccezioni, anche di natura riconvenzionale, non sollevate nel procedimento di accertamento del passivo, a fortiori si deve ritenere che essa non ponga limitazioni di sorta all'attività meramente assertiva di tale parte, cui non è precluso nel giudizio di opposizione affermare non esservi prova di un fatto rilevante per l'accertamento del credito vantato dall'opponente, nonostante non abbia specificamente contestato l'esistenza dello stesso fatto nel procedimento di verifica; con l'ovvia conseguenza che, ricorrendo tale ipotesi, l'opponente, che ragionevolmente confida nella non contestazione del fatto medesimo anche nel giudizio di opposizione, ha diritto  all'assegnazione da parte del giudice dell'opposizione di un termine per dare prova del fatto dal curatore specificamente contestato per la prima volta nel corso di detto giudizio; non trovando applicazione in tale giudizio,  come sopra ricordato, la disciplina di cui all'art. 345 c.p.c., coordinata con la regola di giudizio contenuta nell'art. 115, comma 1, dello stesso codice., che esclude la possibilità di produrre in grado d'appello nuove prove o nuovi documenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28907.pdf

[con riferimento alla prima massima, in tema di onere per l'opponente di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale in sede di impugnazione dello stato passivo, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo (fascicolo di parte compreso) o quantomeno di richiamarla, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 21 Dicembre 2016, n. 26639 https://www.unijuris.it/node/3180 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 marzo 2018, n. 5570 https://www.unijuris.it/node/4730, in tema di possibilità del deposito in quella sede di nuova documentazione:  Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21201 https://www.unijuris.it/node/3636; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 maggio 2017 n. 12548 https://www.unijuris.it/node/3433 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 13 novembre 2020, n. 25663 https://www.unijuris.it/node/5422; con riferimento alla seconda massima: Cassazione civile, sez. I , 04 giugno 2012, n. 8929  https://www.unijuris.it/node/1447; Cassazione civile, sez. I, 31 Luglio 2017, n. 19003  https://www.unijuris.it/node/3670; Cassazione civile, sez. I 09 maggio 2013, n. 11026  https://www.unijuris.it/node/1996; Corte di Cassazione, Sez. VI - Prima civile, 04 dicembre 2020, n. 27902 https://www.unijuris.it/node/5449; Cassazione civile, sez. I, 06 Ottobre 2020, n. 21490 https://www.unijuris.it/node/5397; Cassazione civile, sez. I, 25 Settembre 2018, n. 22784 https://www.unijuris.it/node/4827; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 aprile 2019, n. 10528 https://www.unijuris.it/node/4683; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2019 n. 3778   https://www.unijuris.it/node/4569 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 febbraio 2022, n. 5128  https://www.unijuris.it/node/6207].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: