Tribunale di Modena - Liquidazione controllata: il liquidatore ha il potere di ottenere l’improcedibilità/sospensione della procedura esecutiva anche per le esecuzioni dei creditori fondiari.

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Data di riferimento: 
03/03/2023

Tribunale Modena, 03 Marzo 2023. Est. Bianconi.

Liquidazione controllata – Esecuzione del creditore fondiario - Divieto di azioni esecutive – Applicabilità ex art. 270 comma 5 TUB – Conseguenze – Improcedibilità - Sospensione dell’esecuzione.

Anche con riferimento all’ipotesi della esecuzione fondiaria, può affermarsi il potere del liquidatore di ottenere la improcedibilità, non operando nella liquidazione controllata il privilegio processuale fondiario ex art. 41, comma 2, TUB, che pone una deroga al divieto di azioni esecutive individuali solo per l’ipotesi “del fallimento del debitore”, detta norma non può pertanto essere estesa in via analogica a procedure concorsuali diverse dal fallimento qual è la liquidazione controllata con la conseguenza che a’ sensi dell’art. 150 CCII (relativo alla liquidazione giudiziale), richiamato dall’art. 270 comma 5 CCII (relativo alla liquidazione controllata), la procedura esecutiva non può proseguire neppure per le posizioni dei creditori fondiari e deve, invece, essere integralmente sospesa.

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/28977/CrisiImpresa?Liquidazione-controllata-ed-esecuzione-pendente%3A-non-opera-il-privilegio-fondiario-ex-art.-41-TUB

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28977.pdf

[Cfr in questa rivista, in senso difforme, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, 24 gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6839 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza