Tribunale di Mantova – Domanda di concordato “in bianco” sottoscritta dal solo difensore: presupposto sufficiente. Contestuale istanza di misure protettive: non necessità del coinvolgimento delle parti e libero esame da parte del giudice.

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Data di riferimento: 
22/03/2023

Tribunale di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 22 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giud. Rel. Mauro P. Bernardi.

Procedura di concordato “in bianco” - Istanza di accesso – Verbale di notaio attestante il preventivo assenso dell'organo amministrativo – Documento che non risulta necessario allegare – Sottoscrizione del difensore munito di procura – Presupposto sufficiente.

Procedura di concordato “in bianco” - Istanza di accesso –  Contestuale richiesta di misure protettive – Giudice relatore – Decisione allo stesso liberamente demandata – Non necessità del contraddittorio con le parti – Fondamento.

Ai fini dell'accesso ad una  procedura di concordato “in bianco” o “prenotativa” ai sensi dell'art. 44 C.C.I. é sufficiente che la domanda sia sottoscritta dal difensore munito di procura posto che l’art. 120 bis, comma 1, C.C.I., nel disciplinare l'istanza di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e nel richiedere che la decisione dell’organo amministrativo risulti da verbale redatto da notaio, fa espresso riferimento alla proposta e al piano concordatario e, quindi, unicamente alla domanda formulata in modo completo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Stante il disposto di cui all’art. 55, comma 3, C.C.I., si deve ritenere che, laddove il debitore, contestualmente alla proposizione della domanda di cui all'art. 44 C.C.I., abbia formulato una richiesta di emissione delle misure consistenti nel divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e/o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività di impresa, non risulti necessario né convocare previamente le parti, né disporre che i  controinteressati vengano informati, ma che sulla istanza in questione  possa liberamente provvedere il Giudice Relatore ex art. 55, comma 1, C.C.I.; ciò, considerato che una tale istanza  va interpretata come richiesta di conferma delle misure cautelari e protettive, già operanti dal momento della pubblicazione della domanda di cui all’art. 40 C.C.I. nel registro delle imprese, come stabilito dall’art. 54, comma 2, primo periodo, C.C.I., ed in quanto il predetto art. 55, terzo comma, contempla non solo la possibilità di effettuare sul punto una sommaria istruttoria ma anche di revocare le misure in questione e ciò con decisione suscettibile di reclamo modellato sulla scorta del procedimento cautelare uniforme;. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28968.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 settembre 2017 n. 20725 https://www.unijuris.it/node/3645; con riferimento alla seconda massima: Tribunale di Macerata, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6615; Tribunale di Roma,  04 novembre 202 Ufficio Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 08 settembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6505]. 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza