Corte di Cassazione (9958/2023) – Non solo la causazione del dissesto societario, ma anche il suo semplice aggravamento costituisce presupposto necessario perché il reato di bancarotta impropria ex art. 223 L.F. possa ritenersi consumato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/03/2023

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 09 marzo 2023, n. 9958 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Rosa Pezzullo.

Bancarotta impropria ex art. 223, secondo comma, n. 1), L.F. - Amministratore della società poi fallita – Esposizione in bilancio di dati non veri – Causazione o mero aggravamento del dissesto – Presupposto richiesto per la consumazione di quel reato.

Integra il reato di bancarotta impropria di cui all'art. 223, secondo comma, n. 1), L.F. la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, al fine di occultare l'esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla società poi fallita la prosecuzione della attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi; ciò in quanto l'evento tipico di quella fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/cass%20pen%20n.%209958.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare