Tribunale di Catania – Nei confronti delle procedure di esdebitazione avviate nella vigenza del nuovo codice della crisi ma riferentesi a fallimenti chiusi prima del 15/7/2022 deve ritenersi trovi applicazione in toto la disciplina fallimentare.

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Data di riferimento: 
02/03/2023

Tribunale di Catania, Sez. IV civ., 02 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Mariano Sciacca, Rel. Sebastiano Cassaniti, Giud. Fabio L. Ciraolo.

Fallimento chiuso prima del 15 luglio 2022 – Istanza di esdebitazione proposta dopo tale data – Disciplina transitoria di cui all'art. 390, secondo comma, C.C.I. - Applicabilità della  normativa fallimentare anche sotto l'aspetto sostanziale – Non condivisione della tesi che la circoscrive ai soli aspetti procedurali – Fondamento.

Non può essere ritenuta valida la tesi che vorrebbe che, anche nelle ipotesi in cui la procedura liquidatoria nei confronti del debitore sia stata regolata dalla l. fall. o dalla L. n. 3/2012 (rispettivamente, fallimento e liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter), risulti, laddove la domanda volta ad ottenere quel beneficio sia stata proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, applicabile la disciplina (sostanziale) dell'esdebitazione di cui agli artt. 278 e ss. C.C.I., in ragione della necessità di distinguere, con riferimento al disposto dell'art. 390, secondo comma, C.C.I., e quindi alla disciplina transitoria prevista da detto articolo, tra presupposti di diritto processuale e di diritto sostanziale [cfr. in tal senso in questa rivista:  Tribunale di Verona, 02 dicembre 2022 https://www.unijuris.it/node/6697, decisione, non condivisa dal Tribunale di Catania, alla luce della quale, tenuto conto della natura costitutiva della  pronuncia del tribunale in tema di esdebitazione, l'applicabilità delle disposizioni di cui alla  legge fallimentare, ai sensi dell'art. 390, doveva ritenersi limitata a quelle processuali e non anche estesa a quelle sostanziali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-catania-2-marzo-2023-pres-sciacca-est-cassaniti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29022.pdf

[Ad avviso del Tribunale di Catania, tale assunto appare infatti in contrasto, in primis, con la lettera dell'art. 278, primo comma, C.C.I., secondo cui l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito “di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”; inoltre, la sottesa identità quoad effectum (esdebitatorio) delle procedure liquidatorie vigenti prima del Codice e quelle di nuova introduzione non tiene conto del fatto che i nuovi istituti, nonostante le marcate somiglianze con quelli precedenti, risultano collocati in un più ampio e nuovo sistema di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa, in cui il bilanciamento dell'interesse del debitore ad un "nuovo inizio" con quello dei creditori rimasti insoddisfatti in ordine alle condizioni per la liberazione dai debiti, ha trovato, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Direttiva UE n. 2019/1023, un nuovo equilibrio: l'esdebitazione, così come regolata dagli artt. 278 e ss. CCI, appare strettamente correlata al sistema normativo di nuovo conio, in cui l'obbligo dell'imprenditore (anche individuale) di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3 C.C.I.) suggerisce una indagine sui requisiti soggettivi, che l'art. 280 C.C.I. mutua in gran parte dall'art. 142 L.F., diversa da quella di cui alla disciplina previgente, mentre la diversa declinazione del favor debitoris, in termini di anticipazione della liberazione dai debiti rispetto alla chiusura della procedura liquidatoria decorso il triennio dall'apertura e di scomparsa del requisito oggettivo della soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali, rappresenta un nuovo punto di equilibrio rispetto ai creditori rimasti insoddisfatti che appare strettamente connesso agli obblighi e agli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza introdotti dalla riforma codicistica.

Viceversa la soluzione intertemporale ora privilegiata, di ritenere applicabile, ai sensi dell'art. 390, secondo comma, C.C.I., in un caso di quel tipo, la disciplina sostanziale dell'esdebitazione prevista dalla legge fallimentare anche da un punto di vista sostanziale, evita (così ha altresì sottolineato il Tribunale) la disparità di trattamento tra i richiedenti l'esdebitazione il cui fallimento sia pendente alla data di entrata in vigore del Codice della crisi, nei cui confronti deve ritenersi applicabile  la regola prevista da detto articolo, e i richiedenti l'esdebitazione laddove il fallimento sia stato chiuso in data anteriore].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Vedi anche, negli articoli della legge fallimentare: