Tribunale di Ferrara – Sovraindebitamento: anche nella vigenza del nuovo codice della crisi al fine del riconoscimento dell'esdebitazione é necessario che il ricorrente risulti “meritevole” di vedersi riconoscere quel beneficio.
Tribunale di Ferrara, 29 marzo 2023 – Giud. Anna Ghedini
Esdebitazione del soggetto sovraindebitato – Riconoscibilità di quel beneficio – Requisito della “meritevolezza” - Presupposto necessario – Riscontro da eseguirsi da parte del giudice – Carenza di documentazione cui attingere a fini valutativi – Impossibilità di effettuare tale verifica - Rigetto del ricorso.
Stante che in tema di esdebitazione di diritto del soggetto sovraindebitato ex art. 282 C.C.I.I, a prescindere dalle questioni circa il rito applicabile e circa l'applicabilita’ della norma ex art. 14 terdecies L. 3/2012 nella misura in cui richiede un soddisfacimento anche parziale dei creditori concorsuali, e’ la ricorrenza dell’elemento soggettivo, rappresentato dalla meritevolezza, vale a dire dal non avere il ricorrente determinato la situazione debitoria con colpa grave, malafede o frode, che, in continuità con la precedente disciplina, anche con riferimento alla normativa contemplata dal nuovo codice della crisi, continua a richiedersi per poter avere accesso a quel beneficio, onde il giudice deve essere messo nella condizione di poterne valutare la ricorrenza [nello specifico, il Tribunale ha pertanto rigettato il ricorso in quanto il supporto documentale risultava assolutamente carente e peraltro in parte contraddittorio rispetto a quanto affermato in ricorso e che anche la relazione del gestore della crisi non risultava essere di nessuna utilità al fine di poter riscontare la presenza o meno di quel necessario presupposto (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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