Tribunale di Bari – Piano unitario di concordato preventivo di gruppo: presupposti per la conferma da parte da parte del Giudice delle misure protettive e cautelari come prodottesi a seguito della domanda di accesso alla procedura.

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Data di riferimento: 
15/03/2023

Tribunale di Bari, Sez. IV civ., 15 marzo 2023 (data della pronuncia) – Giud. Michele Di Palma.

Ricorso ex art. 40 C.C.I. per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Contestuale presentazione da parte del debitore di una domanda di misure protettive e cautelari – Prodursi degli effetti previsti dall'art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, C.C.I. - Sospensione delle procedure esecutive e cautelari, in particolare – Decisione del giudice di conferma o revoca di quella misura – Durata massima e decorrenza di tale effetto in caso di disposta proroga – Impronunciabilità della liquidazione giudiziale - Decisione demandata al Tribunale in composizione collegiale.

Concordato preventivo di gruppo – Piano unitario – Ricorso proposto da quattro società ex art. 40 C.C.I. - Istanza di misure protettive e cautelari -Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori – Effetto prodottosi automaticamente ex lege - Riscontro da eseguirsi da parte del giudice per la conferma o revoca di quella misura - Contenuto.

Laddove, a seguito della presentazione da parte del debitore, in sede di ricorso ex art. 40 C.C.I. per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, di un apposita domanda di misure protettive e cautelari, si producano, a partire dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, gli effetti previsti dall'art. 54, secondo comma, primo e secondo periodo, C.C.I. (“i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa” e dalla stessa data “le prescrizioni rimangono  sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”), il giudice cui è affidata la trattazione della procedura, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, C.C.I.,assunte, ove necessario, sommarie informazioni, senza necessità di convocazione delle controparti, conferma con decreto per un massimo di quattro mesi, o revoca, quelle misure entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda. In particolare, si deve ritenere, disponga solo in merito alla conseguenza indicata dal primo periodo (sospensione delle procedure esecutive e cautelari), dovendosi gli altri due effetti (sospensione delle prescrizioni e non verificarsi delle decadenze e impossibilità della pronuncia della liquidazione giudiziale) considerare non quali misure protettive, come delineate dall’art. 2, comma 1, lett. p), C.C.I., ma quali effetti ex lege che si producono automaticamente a vantaggio, più che del debitore, dei creditori, destinati a perdurare per tutto il tempo della sospensione di dette azioni; vie più in ragione del fatto che, per quanto concerne in particolare la preclusione della pronuncia della liquidazione giudiziale, spetterebbe al Tribunale in composizione collegiale e non al Giudice singolo, il potere di eventualmente escludere, ai sensi dell’art. 7, comma secondo, C.C.I., la provvisoria improcedibilità delle azioni dei creditori (o del PM) rivolte all’apertura di quella procedura, in pendenza di una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, nel caso in cui la stessa si manifestasse inammissibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In mancanza di più precise indicazioni da parte del legislatore nazionale, il Giudice, in sede di decisione per la conferma o revoca della sospensione delle azioni esecutive e cautelari, deve valutare: a) la propria competenza; b) la ritualità sotto il profilo procedimentale della domanda di conferma della misura protettiva; c) la sussistenza dello stato di crisi del soggetto istante; d) la funzionalità della sospensione delle azioni esecutive e cautelari alla salvaguardia del patrimonio aziendale, e cioè che la stessa sia in funzione della protezione del patrimonio e necessaria alla realizzazione dello strumento di regolazione prescelto o, ai sensi dell'art. 54, comma 4, C.C.I., di quello che si intende scegliere in caso di domanda prenotativa ex art. 44 C.C.I. [nello specifico, il giudice era chiamato ad assumere quella decisione a fronte di una domanda di concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale diretta, proposta, ai sensi degli artt. 40, 284 e 286 C.C.I., da quattro società, con sede nella stessa città, mediante la presentazione di un piano unitario]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bari-15-marzo-2023-est-de-palma

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29001.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza