Tribunale di Mantova – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: possibilità che il piano non includa l'abitazione principale del debitore tra i beni da liquidarsi e non necessità dell'assistenza di un difensore in sede di presentazione.

Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Proc. Concorsuali, 29 marzo 2023 – Giudice delegato Mauro Pietro Bernardi.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Piano che non prevede la vendita dell'abitazione principale – Possibile prosecuzione del mutuo ipotecario - Ammissibilità – Presupposti necessari.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Presentazione del piano - Assistenza di un legale – Condizione non necessaria – Ricorso comunque a un tale patrocinio - Prededuzione del compenso spettante al difensore – Esclusione.
Nella ricorrenza degli altri presupposti, può essere omologato il piano familiare proposto da marito e moglie, entrambi consumatori, che non includa l'abitazione di loro proprietà, come gravata da ipoteca, nel compendio dei beni da liquidarsi per destinare il ricavato in favore dei creditori, laddove dalla relazione depositata dal gestore della crisi si desuma che, nell'alternativa liquidatoria, quanto si potrebbe ottenere da una eventuale vendita all’asta di quel cespite non consentirebbe l’integrale soddisfacimento del creditore ipotecario e nessun importo residuerebbe per i creditori chirografari, ciò in quanto ai sensi dell'art. 67, comma 5, C.C.I. “è possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che è consentito che il debitore, nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, si avvalga dell’assistenza tecnica di un legale, ma nondimeno l’art. 68, comma 1, C.C.I. stabilisce che non è necessario farvi ricorso, va considerato come privilegiato ma non prededotto il credito spettante all'avvocato che ha assistito il proponente in sede di presentazione di un piano familiare, ciò anche in quanto tale credito non rientra fra quelli contemplati dall’art. 6 C.C.I. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)