Corte di Cassazione (9730/2023) - Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza a conoscere della domanda di concordato semplificato.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/04/2023

Cassazione civile, sez. I, 12 Aprile 2023, n. 9730. Pres. Amendola. Est. Terrusi.

Concordato semplificato - Trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso - Irrilevanza - Applicazione dell'art. 161 comma 1 L.F.

Premesso che ora il concordato semplificato di cui al D.L. n. 118 del 2021 è pedissequamente confluito nell'attuale art. 25-sexies del CCII a seguito del D.Lgs. n. 83 del 2022, la regola secondo la quale il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è  intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale (art. 28 del CCI) si applica anche al concordato semplificato, attesa la continuità tra le norme del d.l n. 118 del 2021 e quelle corrispondenti del codice della crisi.

Il concordato semplificato di cui al D.L. n. 118/2021, pedissequamente confluito nell’attuale art. 25 sexies del CCII, ancorché possieda alcune indubbie peculiarità rispetto al concordato preventivo, rientra al pari di quest’ultimo nell’alveo delle procedure concorsuali, conseguentemente soggiacendo, ai fini dell’individuazione della competenza per territorio, in applicazione analogica dell’art. 161, comma 1, L. fall., alla regola della irrilevanza del trasferimento della sede sociale nell'anno che precede il deposito del ricorso, il che trova conferma nella linea di continuità tra le norme del D.L. n. 118 cit. e quelle del menzionato CCII, che ex art. 28 esclude la rilevanza del trasferimento del centro degli interessi principali (cd. COMI) intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui all’art. 2 lett. m bis. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29102.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-12-aprile-2023-n-9730-pres-amendola-est-terrusi

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%20n.%209730.pdf 

[Cfr in questa rivista: Procura Generale della Cassazione, 11 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6841 ]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: