Tribunale di Savona – Composizione negoziata della crisi e istanza della società debitrice di autorizzazione a contrarre nuovi finanziamenti prededucibili: estensione temporale di un eventuale accoglimento di tale richiesta.
Tribunale Ordinario di Savona, Sez. Civile, 09 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Anna Ferretti.
Composizione negoziata – Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili – Accoglimento della richiesta – Durata prevista.
Con riferimento ad una procedura di composizione negoziata della crisi, laddove la società, che ha avviato ai sensi dell'art. 17 C.C.I. quella procedura, in pendenza del procedimento diconferma, modifica o revoca delle misure protettive e in pendenza di un ricorso di terzi volto alla liquidazione giudiziale della stessa per debiti rilevanti, abbia, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a) C.C.I. richiesto di essere autorizzata a contrarre finanziamenti prededucibili, si deve ritenere che l'estensione temporale dell'eventuale autorizzazione non possa che ancorarsi a quella di durata prevista di quella procedura, essendo rischioso, per la continuità aziendale e il buon esito della soluzione negoziata, ancorarla a quella di durata delle misure protettive, fermo restando che la perdita di efficacia o l’eventuale revoca di quelle misure dovrà in quel caso comportare comunque la perdita di efficacia dell’autorizzazione medesima, che, in definitiva, opererà solo a condizione che la prospettiva di risanamento rimanga effettivamente perseguibile, così da evitare, alla luce del combinato disposto degli artt. 18, comma 4, e 24 comma 1,C.C.I., stante, come detto, la pendenza del ricorso per la liquidazione giudiziale, l’automatica maturazione di nuova prededuzione ove tale scenario venga meno. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
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