Tribunale di Napoli Nord – Nel piano del consumatore ex art. 6 primo comma della L.3/2012 il TFR in vigenza del rapporto di lavoro va escluso dall’’ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori.

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Data di riferimento: 
13/03/2023

Tribunale Napoli Nord, 13 Marzo 2023. Est. Ferrara.

Sovraindebitamento - Piano del consumatore ex art. 6 primo comma della L.3/2012 - Obbligo di inclusione del TFR nel piano del consumatore in vigenza del rapporto di lavoro - Esclusione

Le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore di cui solo la cessazione del rapporto di lavoro determina l’esigibilità. Ciò implica che, nella sola ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima della presentazione della proposta di piano del consumatore, esso potrà essere incluso nell’ambito delle poste attive destinate al soddisfacimento dei creditori. In caso contrario, l’importo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potrà essere considerato parte del patrimonio disponibile dello stesso, in quanto quel credito - pur essendo certo e liquido nel relativo ammontare - è, allo stato, inesigibile. Esso non potrà, cioè, essere utilizzato ai fini della ristrutturazione dei debiti maturati dal lavoratore.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29129.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: