Tribunale di Palermo – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: la soluzione di “ogni contestazione” da parte del GD può avvenire anche in esito ad una fase di contraddittorio orale da espletarsi in una udienza appositamente fissata.

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Data di riferimento: 
13/02/2023

Tribunale Palermo, 13 Febbraio 2023. Est. Lupo.

Ristrutturazione dei debiti del Consumatore – Contestazioni dei creditori ex art. 70 CCII – Fissazione udienza – Ammissibilità

Tenuto conto che, l’art. 70 CCII non prevede espressamente la fissazione dell’udienza dopo la fase del contraddittorio scritto disposto ai sensi dell’art. 70 commi III e VI; ritenuto che, tuttavia, l’art. 70 comma VII CCII, nel prevedere che il giudice delegato risolva ogni contestazione prima di procedere con la eventuale omologa del piano, non esclude la possibilità che questi possa stimolare il contraddittorio orale, funzionale alla risoluzione delle contestazioni, nel contesto di una udienza appositamente fissata, specie laddove,  vengano formulate osservazioni relative all’inammissibilità formale della procedura; alla mancanza di convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria; al difetto del requisito del sovraindebitamento, ovvero relative alla contrarietà del piano rispetto alla disciplina speciale dell’istituto del Credito su Pegno); la soluzione di “ogni contestazione” da parte del GD - nel principio di libertà delle forme che sembra essere restituito dalla locuzione “risolta ogni contestazione” - può avvenire anche in esito ad una fase di contraddittorio orale da espletarsi in una udienza appositamente fissata.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29124.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza