Corte di Cassazione (10046/2023) - Fallimento del preponente nel contratto di agenzia ed applicabilità della regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall.
Cass., Sez. Lav., 14 aprile 2023, n. 10046, Pres. Raimondi, Est. Patti
Fallimento del preponente nel contratto di agenzia - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, L. fall. - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente ratione temporis, L. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente. Massima Ufficiale
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29192.pdf
[Cfr in questa rivista anche Tribunale Prato, 18 gennaio 2012 -https://www.unijuris.it/node/1299/edit ]