Tribunale di Monza - Liquidazione controllata sospensione automatica dell’esecuzione immobiliare pendente e tipologie di intervento del liquidatore nella procedura esecutiva.

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Data di riferimento: 
08/05/2023

Tribunale Monza, 08 Maggio 2023. Pres., est. Giovanetti.

Liquidazione Controllata – Esecuzione immobiliare pendente – Divieto di prosecuzione dell’azione esecutiva – Effetto automatico conseguente all’apertura della liquidazione - Subentro o istanza di improcedibilità – Valutazione del liquidatore

Poiché deve considerarsi effetto automatico dell’apertura della procedura di liquidazione controllata il divieto di inizio o di prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 c.5 CCII e 150 CCII, può disporsi che il liquidatore proceda entro novanta giorni dall’apertura della liquidazione e comunichi, quanto alla procedura esecutiva immobiliare pendente, se ritenga più conveniente subentrarvi ovvero chiedere l’autorizzazione alla presentazione di istanza al g.e. per la definitiva improcedibilità. 

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29166.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza