Tribunale di Bologna: regolamentazione della liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile in caso di pregresso fallimento pendente.

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Data di riferimento: 
20/04/2023

Tribunale Bologna, 20 Aprile 2023. Pres. Atzori. Est. Mirabelli.

Liquidazione Controllata della società di persone – Apertura automatica della procedura in capo ai soci illimitatamente responsabili – Precedente fallimento personale dei medesimi soci pronunciato da altro tribunale – Prevalenza della procedura concorsuale aperta dal tribunale che si è pronunciato per primo.

La liquidazione controllata della società di persone comporta l’apertura della medesima procedura anche a carico dei soci illimitatamente responsabili e ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 e 256 CCII, anche se i medesimi soci sono già stati dichiarati falliti da altro tribunale in estensione al fallimento di una s.n.c. partecipata, ciò comportando solo che ai sensi dell’art. 30 CCII (che riproduce peraltro il testo dell’art. 9 ter l. fall.), nei loro confronti il procedimento concorsuale prosegue nelle forme disciplinate dalla legge fallimentare avanti al tribunale che si è pronunciato per primo. Nonostante l’apertura della liquidazione controllata dei soci della società ricorrente, pertanto, i creditori personali dei soci – o della società ricorrente, per la responsabilità sussidiaria dei soci – dovranno insinuarsi al passivo del fallimento personale pendente presso altro tribunale, a cui vanno trasmessi gli atti per la prosecuzione ex art. 30CCII; il quale tribunale presiederà altresì alla liquidazione dei beni.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29170.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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