Tribunale di Roma – Laddove un piano di concordato preventivo preveda che si soddisfino taluni creditori mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi, spetta solo a quelli valutare il rischio che corrono di non ottenerne poi il rimborso.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
11/03/2023

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ.-fallimentare, 11 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Stefano Cardinali, Rel. Carmen Bifano, Giud. Vittorio Carlomagno.

Concordato preventivo liquidatorio – Soddisfazione di taluni creditori mediante attribuzione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) – Previsione del piano – Forma di pagamento da considerarsi sostanzialmente una datio in solutum – Ammissibilità - Rischio che i creditori corrono di non ottenere poi il rimborso di quei titoli – Possibilità da parte loro di esprimere voto contrario nei confronti della proposta – In alternativa, facoltà di proporre opposizione all'omologazione – Mezzi di tutela di cui possono avvalersi – Valutazione dalla quale il tribunale risulta  sostanzialmente escluso.

L’attribuzione alla data dell'omologa ad alcuni creditori (banche, intermediari finanziari, società veicolo per scopi speciali, fondi e altri soggetti analoghi) di strumenti finanziari partecipativi (Sfp), come  prevista da un piano di concordato preventivo liquidatorio (che nello specifico li definisce “quasi obbligazioni”), costituisce una datio in solutum e dunque adempie di per sé le obbligazioni concordatarie, estinguendo i correlativi debiti nei confronti dei beneficiari  che acquisiscono un diritto che consentirà loro di ottenere il rimborso di quei titoli attraverso i proventi che, in conformità alle  modalità previste dal piano, risulteranno conseguiti.

L’indiscutibile, oggettiva componente di rischio in ordine all’effettivo rimborso degli Sfp in misura corrispondente al valore per il quale essi vengono emessi costituisce oggetto solo delle valutazioni di convenienza riservate ai creditori che ne sono beneficiari secondo le previsioni concordatarie, valutazioni che potranno essere da quelli espresse mediante l’esercizio del diritto di voto ex artt. 47 e 48 C.C.I., ovvero mediante opposizione all’omologazione. Una tale componente di rischio esula, infatti, del tutto da quel giudizio sommario di fattibilità del piano di concordato, attribuito al tribunale dall’art. 47, comma 1, lett. a) C.C.I., che prevede una valutazione circa la sua “non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati”; ciò perché obiettivo del concordato proposto, in tal caso, non è l’effettivo rimborso degli Sfp ma solo l’attribuzione di questi ultimi a determinate classi di creditori quali mezzi di pagamento diversi dal denaro, che dunque, affinché tali effettivamente risultino essere, è sufficiente che non appaiano manifestamente privi,ab origine, dell’attitudine ad attribuire un’utilità economica sostitutiva del valore per il quale vengono conferiti.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-11-marzo-2023-pres-cardinali-est-bifano

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29080.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza