Corte d'Appello di Venezia – Presupposti richiesti per il riconoscimento dell'esdebitazione: criterio cui fare riferimento per coordinare tra loro i requisiti soggettivi previsti dai nn. 5) e 6) dell'art. 142, primo comma, L.F.
Corte d'Appello di Venezia, Sez. I civ., 13 aprile 2023 – Pres. Domenico Taglialatela, Cons. Rel. Gabriella Zanon, Cons. Alberto Valle.
Esdebitazione – Presupposti soggettivi di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 142, primo comma, L.F. Criterio di coordinamento - Alternatività tra le due previsione – Necessità che risultino entrambe rispettate.
Dal momento che tra i presupposti richiesti per l'esdebitazione, quelli soggettivi previsti dai numeri 5) e 6) dell'art. 142, primo comma, L.F. si può ritenere si trovino tra loro in un rapporto di alternatività, al fallito che risulti essere stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta con sentenza definitiva ma risulti essere poi stato riabilitato è consentito di usufruire di quel beneficio a meno che le condotte per le quali è stato condannato non rappresentino tutte quelle previste dal numero 5); ciò in quanto non gli potrà essere riconosciuto quel beneficio se abbia commesso altre infrazioni tra quelle in quella disposizione contemplate per le quali non sia stato perseguito penalmente [nello specifico, la Corte ha avuto modo di precisare che, ai fini previsti dal numero 6), la pronuncia del decreto di estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, equivale all’ottenimento della riabilitazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-venezia-13-aprile-2023-pres-taglialatela-est-zanon
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29131.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 settembre 2021, n. 24509https://www.unijuris.it/node/5841].