Tribunale di Reggio Emilia – Prededucibilità del credito del professionista che assiste il debitore nella presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio.

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Data di riferimento: 
02/05/2023

Trib. Reggio Emilia, 2 maggio 2023, Est. Stanzani Maserati

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - Domanda di liquidazione giudiziale in proprio - Credito del professionista che assiste il debitore - Prededuzione senza limite del 75% ex art. 6 CCII - Spettanza.

Deve essere riconosciuto carattere prededucibile anche al credito professionale sorto in funzione della presentazione della domanda di liquidazione giudiziale in proprio e ciò senza il limite del 75% previsto dall’art. 6CCII riferito, sotto questo profilo, alle sole procedure concordate di soluzione della crisi (accordi di ristrutturazione e concordato preventivo).

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-reggio-emilia-2-maggio-2023-est-stanzani-maserati

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29178.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza