Corte di Cassazione (3524/2023) – Dichiarazione di fallimento: la mancanza della sottoscrizione digitale del Giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria.

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Data di riferimento: 
06/02/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2023, n. 3524 – Pres. Magda Cristiano, tel. Alberto Pazzi.

Istruttoria prefallimentare – Decreto di convocazione - Sottoscrizione digitale da parte del giudice – Mancanza – Vizio sanabile – Esclusione – Inesistenza dell'atto - Decisione al riguardo da parte del giudice – Necessaria valida motivazione.

In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del Giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del Giudice d'Appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal Curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il Giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-febbraio-2023-n-3524-pres-cristiano-est-pazzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29118.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: