Corte di Cassazione (9954/2023) – Competenza giurisdizionale: presupposto perché con riferimento ad un'azione giudiziaria non trovi applicazione il Regolamento CE 44/2001 in quanto relativa ad una procedura d'insolvenza.

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Data di riferimento: 
13/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. Unite, 13 aprile 2023, n. 9954 – Primo Pres. f.f. Angelo Spirito, Cons, Rel. Enzo Vincenti.    

Giurisdizione  - Regolamento CE 44/2021 -  Applicabilità ratione temporis - Esclusione - Inapplicabilità a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" in forza dell'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso regolamento - Principi espressi dalla CGUE – Verifica se il petitum della specifica azione rientri o meno nell'ambito delle norme sull'insolvenza – Criterio da adottarsi   per stabilire la giurisdizione in ambito UE.

In tema di giurisdizione, deve ritenersi che, alla luce dei principi espressi dalla CGUE, l'esclusione dell'applicabilità del Regolamento CE n. 44/2001, disposta dall'art. 1, par. 2, lett. b) dello stesso Regolamento - relativamente a "i fallimenti, i concordati e le procedure affini" - riguardi solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse, con riferimento, tuttavia, non al contesto procedurale nel quale l'azione si inserisce, bensì al suo fondamento giuridico, occorrendo verificare se il diritto o l'obbligo che opera quale petitum sostanziale trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile o commerciale oppure, piuttosto, nelle norme derogatorie e specifiche della procedure di insolvenza. (Affermando tale principio, la S.C. ha stabilito la giurisdizione tedesca rispetto ad una domanda volta ad ottenere la cessazione di presunte "turbative" poste in essere dal soggetto chiamato in causa nell'esercizio delle funzioni di curatore di una procedura concorsuale - a cui non era applicabile ratione temporis il Regolamento CE n. 1346/2000 - già aperta ed avente effetti esclusivamente nel territorio della Repubblica Federale di Germania, dove pure erano ubicati gli immobili sui quali l'attore pretendeva l'esercizio di prerogative inibite dal c.d. "spossessamento" relativo ai beni rientranti nella massa attiva fallimentare). (Massima Ufficiale) 

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-un-13-aprile-2023-n-9954-pres-spirito-est-vincenti

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29211.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 17 settembre 2021, n. 25163  https://www.unijuris.it/node/6476]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: