Tribunale di Massa – Nomina da parte del G.D. di un Custode giudiziario a titolo di misura cautelare in sede di apertura di una procedura ex art. 40 C.C.I.: compito da assegnargli in caso di contestuale presenza di un Amministratore Giudiziario.
Tribunale Ordinario di Massa, Ufficio Proc. Concorsuali, 05 maggio 2023 (data della pronuncia ) - Giudice designato Alessandro Pellegri.
Procedimenti si regolazione della crisi di impresa – Strumenti anche diversi dalla liquidazione giudiziale – Concordato preventivo in particolare - Domanda di accesso proposta da un creditore o dallo stesso debitore – Adozione di misura cautelare o conservativa - Istanza al tribunale – Nomina di un Custode giudiziario – Compiti da assegnargli - Competenze gestorie, in aggiunta al potere di conservare il patrimonio e l’azienda – Attribuzione.
Apertura di un procedimento di regolazione della crisi – Istanza di nomina di un Custode giudiziario - Possibile designazionee anche in presenza di un Amministratore Giudiziario – Attività gestoria già affidata a quello - Compito da assegnare al nuovo ausiliario – Svolgimento di attività di mero controllo.
Nell’ambito del procedimento unitario di accesso alla procedura di regolazione della crisi di impresa, ove richiesto non solo da un creditore ma anche dallo stesso debitore ex art. 54 C.C.I., il Tribunale può adottare il provvedimento cautelare rappresentato dalla nomina di un Custode giudiziario cui conferire tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, sì da tutelare gli interessi della massa creditoria e dunque, anche alla luce del disposto di cui all'art. 65 c.p.c. applicabile per analogia, competenze gestorie, in aggiunta al potere di conservare il patrimonio e l’azienda. A tale nomina si può addivenire anche al fine di salvaguardare e favorire lo svolgimento degli adempimenti necessari alla predisposizione di uno strumento di regolazione della crisi di impresa diverso dalla liquidazione giudiziale, quale il concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La nomina del Custode giudiziario, come richiesta in sede di apertura di un procedimento di regolazione della crisi ex art. 54 C.C.I., può essere disposta anche in concomitanza alla presenza della diversa figura dell’Amministratore Giudiziario ex art. 2409 c.c. [come nello specificato nominato in sede di sub-procedimento ex art. 730 L.F. svoltosi in precedenza nel corso di una procedura di concordato preventivo e non ancora revocato nonostante la sussistenza di un'istanza di revoca dello stesso sub judice, comependente avanti al Tribunale delle Imprese in ragione di un peggioramento delle condizioni della società interessata all'apertura di tale procedimento], nel qual caso l’attività gestoria dell’azienda e del patrimonio. che si estrinseca nel compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, continuerà ad essere compiuta direttamente dall’Amministratore Giudiziario, su autorizzazione di detto tribunale che l'ha nominato, mentre al Custode Giudiziario spetterà, in funzione di salvaguardia della conservazione dell’azienda e del patrimonio, una funzione di stretta vigilanza sull’attività gestoria dell’Amministratore Giudiziario, da concretizzarsi in un potere di controllo, mediante apposizione di un visto, su tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società debitrice, in forza del quale il Custode Giudiziario segnalerà, senza ritardo, alle autorità competenti (tra cui il Tribunale delle Imprese) l’eventuale compimento di atti di amministrazione, eventualmente posti in essere dall’Amministratore Giudiziario senza la puntuale osservanza della normativa che regola tale incarico in relazione a tali atti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29251.pdf
[in tema di requisiti della richiesta di adozione di provvedimenti cautelari in sede pre-fallimentare, cfr. in questa rivista: Tribunale di Monza, 11 febbraio 2009 https://www.unijuris.it/node/264 , in tema di misura cautelare rappresentata dal sequestro giudiziario: Tribunale di Vibo Valentia, 19 marzo 2010
https://www.unijuris.it/node/686; in tema di nomina di un amministratore/custode giudiziario: Tribunale di Udine, 11 luglio 2008 https://www.unijuris.it/node/148 e Tribunale Napoli, 30 marzo 2012 https://www.unijuris.it/node/1656].